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NO PAS – IL DDL 957 IN DISCUSSIONE AL SENATO AFFIDO CONDIVISO, VIOLENZA DI GENERE E SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE

Da Team Scosse
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condivisoIn Senato è cominciata la discussione sul Disegno di Legge 957 (del 2008), proposto da PDL e UDC, che propone «Modifiche al Codice civile e al Codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso».

Il nuovo ddl ha lo scopo di favorire la «concreta applicazione» della Legge sull’affidamento congiunto (Legge 8 febbraio 2006, n. 54), che incontra sensibili ostacoli anche «a causa di resistenze culturali degli operatori».

Il ddl afferma che negli ultimi anni «si è assistito al proliferare di sentenze in cui l’affidamento condiviso veniva illegittimamente negato per motivi non direttamente attribuibili al soggetto da escludere, ma esterni, come la reciproca conflittualità, l’età dei figli o la distanza tra le abitazioni». E aggiunge che, anche in molti casi in cui l’affidamento condiviso è formalmente concesso, di fatto si propongono «contenuti pressoché identici a quelli di un affidamento esclusivo, soprattutto attraverso l’introduzione della figura del genitore convivente, di orgine esclusivamente giurisprudenziale», in contrasto con le finalità della riforma del 2006.

Il ddl ribadisce quanto già espresso nella Legge sull’affidamento congiunto, ossia che l’interesse del minore è la bigenitorialità, nonostante si verifichino ancora casi di dolorosa discriminazione a scapito dei padri, estromessi dalla vita del figlio/a senza valide ragioni e nonostante il cambiamento culturale in atto, che vede gli uomini sempre più interessati alla genitorialità, non soltanto intesa come propensione a garantire un sostegno economico, ma anche come disponibilità a partecipare alla crescita affettiva ed emotiva del figlio/a.

Partendo da premesse in buona parte condivisibili, il ddl prende poi una direzione totalmente inaccettabile, dichiarando che per tutelare la bigenitorialità e l’interesse del minore è necessario «porre fine a quei frequenti tentativi di manipolazione da parte di un genitore – di regola quello che ha maggiori spazi di convivenza – miranti ad eliminare completamente l’altro dalla vita del figlio/a, inducendo in essi il rifiuto di ogni contatto, un malessere indotto che va sotto il nome di Sindrome di alienazione genitoriale (PAS)».

All’art. 9 del ddl si propone quindi la modificazione dell’all’articolo 709-iter del Codice di Procedura Penale con la seguente integrazione, dopo il secondo comma: «Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell’altro genitore attivando la Sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l’esclusione dall’affidamento».

Cos’è la PAS? É la prima volta che fa capolino nella normativa italiana e non per arrettratezza culturale, una volta tanto, ma perché la PAS è priva di ogni fondamento scientifico, non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla comunità scientifica internazionale e non è inclusa nell’attuale DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dell’Associazione Psichiatrica Americana, APA).

La PAS è stata originariamente proposta da Richard Gardner nel 1985 per individuare un disturbo che insorgerebbe nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiverebbe una campagna di denigrazione contro l’altro genitore (alienato). Secondo la teoria dello studioso, il genitore che ha un contatto più stretto con il bambino (la madre) metterebbe in atto una specie di “lavaggio del cervello” che porterebbe il figlio a esibire rancore, disinteresse o disprezzo ingiustificato e continuo verso l’altro genitore (il padre).

Se passasse il ddl 957, nei casi in cui un bambino/a rifiutasse il padre perchè ha assistito a casi di violenza domestica, il padre potrebbe appellarsi alla PAS, obiettando che il deficit affettivo del figlio/a è frutto della manipolazione materna.

Pur non ignorando la necessità di valutare con grande attenzione la dimensione complessa e contraddittoria dei conflitti familiari che coinvolgono i minori, da anni i centri antiviolenza e molte associazioni di donne hanno preso posizione contro la PAS.

La pericolosità e il carattere esplicitamente reazionario e strumentale di questa Sindrome è già evidente nelle aule dei tribunali statunitensi, dove si ricorre alla PAS per minimizzare (o occultare) il fenomeno della violenza maschile contro le donne, derubricandolo a espressione della normale conflittualità di coppia o, peggio, colpevolizzando le vittime.

In linea di principio, l’affidamento condiviso è una conquista, per i figli/e, le madri e i padri, ma la Legge

54/2006 che in Italia lo regolamenta è lesiva dei diritti fondamentali dei bambini/e e presenta profili di illegittimità costituzionale alla luce dell’art. 16 della Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione dei confronti della donna (CEDAW).

Nel Rapporto Ombra sull’implementazione della CEDAW in Italia si osserva che «l’attuale disciplina sull’affido condiviso, non prevedendo esplicitamente che nei casi di maltrattamento, abuso dei mezzi di correzione, violenze sessuali, violenze fisiche, deve essere escluso l’affido condiviso, da un lato viola i diritti dei minori a una vita libera da ogni forma di violenza, dall’altro non tutela le donne vittime di violenza domestica ed anzi le espone ad un incremento del rischio di violenza da parte dell’ex coniuge a causa della gestione condivisa dei minori imposte dalla legge».

Se l’obiettivo è tutelare le madri e i bambini/e, piuttosto che permettere che il rifiuto del figlio/a di incontrare il padre violento venga interpretato dal giudice e dal servizio sociale come condizionamento psicologico del bambino ad opera della madre (PAS), dovremmo istituire un collegamento diretto tra la violenza subita dalle madri e le gravi conseguenze di tipo psicologico, fisico e sociale sui figli, nel breve e lungo termine.

A commento del ddl in discussione al Senato, Barbara Spinelli scrive: « Il mancato riconoscimento del confine tra violenza di genere e conflittualità coniugale determina la stigmatizzazione della donna che denuncia la violenza subita su di sé o sui propri figli in sede di separazione, poiché ci si aspetta che la donna aderisca alla logica della composizione familiare. La proposta di legge, qualora approvata, obbligherebbe anche la donna che ha subito violenza (e l’ha denunciata) a sedersi a un tavolo con il proprio aggressore e contrattare con lui le condizioni dell’affido, perché la mediazione sarebbe obbligatoria anche nei casi in cui la donna ha subito violenza».

Riconosciamo la violenza maschile contro le donne come causa di esclusione dell’affidamento condivisa, soprattutto in Italia, dove le percentuali di violenza domestica sono drammaticamente alti, ed eliminiamo dal ddl 957 qualsiasi riferimento alla Sindrome di alienazione genitoriale (PAS).

Monica Pasquino

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